La successione legittima e i soggetti chiamati all’eredità


La successione legittima, da non confondere con la successione dei legittimari, è quella forma di successione che si verifica quando manca un testamento oppure quando il testamento non disciplina integralmente l’intero patrimonio del defunto.

È importante distinguere tra questi due concetti. La successione dei legittimari riguarda infatti la tutela particolare che la legge riconosce a determinati familiari – coniuge, figli e ascendenti – ai quali viene riservata una quota minima dell’eredità anche in presenza di disposizioni testamentarie diverse. La successione legittima, invece, è il meccanismo attraverso il quale la legge individua gli eredi quando il defunto non ha disposto del proprio patrimonio mediante testamento, oppure quando il testamento esiste ma non regola l’intero asse ereditario.

Quando si apre la successione legittima

L’articolo 457 del codice civile stabilisce il principio generale secondo cui la successione può avvenire per legge o per testamento. Il secondo comma della norma precisa che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.

Da questa disposizione emerge chiaramente che l’assenza di un testamento non è l’unica ipotesi in cui opera la successione legittima. Essa può infatti aprirsi anche quando esiste un testamento che però non disciplina l’intero patrimonio del defunto.

Un esempio tipico è quello del testatore che, nel proprio testamento, abbia disposto solo alcuni legati, senza indicare chi debba ricevere il restante patrimonio. In una situazione simile, le disposizioni testamentarie rimangono pienamente valide per i beni oggetto dei legati, mentre per la parte residua dell’eredità si applicheranno le regole della successione legittima. La devoluzione dell’eredità avverrà quindi secondo quanto stabilito dalla legge, ma soltanto per la porzione del patrimonio non regolata dal testamento.

I soggetti chiamati nella successione legittima

La legge stabilisce un preciso ordine di soggetti che possono essere chiamati all’eredità quando si apre la successione legittima. L’articolo 565 del codice civile individua infatti le categorie di successibili, seguendo un criterio fondato sulla vicinanza del rapporto di parentela con il defunto.

Secondo questa disposizione, l’eredità si devolve, nell’ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali (come fratelli e sorelle), agli altri parenti e, in mancanza di qualsiasi parente entro il limite stabilito dalla legge, allo Stato.

Nel sistema successorio italiano la parentela rileva solo fino al sesto grado. Oltre questo limite non esiste alcun diritto successorio.

Il meccanismo della chiamata all’eredità

La posizione dei soggetti chiamati all’eredità varia in base al grado di parentela e alla presenza di altri soggetti appartenenti alla stessa o a diversa categoria.

In molti casi si parla di chiamati in subordine, cioè di soggetti che potrebbero essere chiamati all’eredità solo se mancano categorie di successibili più prossime al defunto. Questi soggetti, al momento dell’apertura della successione, non acquistano immediatamente diritti sull’eredità ma soltanto una aspettativa giuridicamente tutelata. In dottrina vengono spesso indicati come semplici “vocati”, proprio per distinguerli dai veri e propri chiamati all’eredità, detti invece “delati”, ai quali la legge attribuisce immediatamente il diritto di accettare o rinunciare all’eredità.

La tutela dei legittimari

Accanto alla successione legittima esiste poi la tutela dei legittimari, che riguarda una situazione diversa. Anche quando esiste un testamento, la legge riserva una parte del patrimonio a determinati familiari, impedendo che possano essere completamente esclusi dall’eredità.

I legittimari sono:

  • il coniuge;
  • i figli;
  • gli ascendenti (solo se mancano figli).

Ai figli sono equiparati i figli adottivi. Inoltre, quando un figlio del defunto è premorto, i suoi discendenti subentrano nella successione mediante il meccanismo della rappresentazione, acquisendo gli stessi diritti che sarebbero spettati al loro ascendente.

La porzione di patrimonio riservata a questi soggetti è chiamata quota di legittima, mentre la restante parte prende il nome di quota disponibile, cioè la parte di cui il testatore può disporre liberamente.


Tabella riassuntiva della devoluzione nella successione legittima

Situazione familiareRipartizione dell’eredità
Solo coniugeL’intera eredità spetta al coniuge
Coniuge e un figlio1/2 al coniuge – 1/2 al figlio
Coniuge e due o più figli1/3 al coniuge – 2/3 ai figli (da dividersi tra loro)
Solo un figlioL’intera eredità spetta al figlio
Due o più figli (senza coniuge)Tutta l’eredità ai figli in parti uguali
Coniuge e ascendenti (senza figli)2/3 al coniuge – 1/3 agli ascendenti
Solo ascendentiL’intera eredità agli ascendenti
Coniuge e fratelli/sorelle (senza figli e genitori)2/3 al coniuge – 1/3 ai fratelli e sorelle
Solo fratelli e sorelleTutta l’eredità a fratelli e sorelle in parti uguali
Altri parenti entro il sesto gradoL’eredità va al parente più prossimo
Nessun parente entro il sesto gradoL’eredità è devoluta allo Stato