Italiani residenti all’estero: novità sulle successioni e importanza della pianificazione testamentaria.

Negli ultimi anni il diritto successorio europeo ha subito un cambiamento significativo grazie al Regolamento (UE) n. 650/2012, applicabile alle successioni aperte dal 17 agosto 2015. Questa normativa ha introdotto un nuovo criterio per stabilire quale legge debba disciplinare le successioni con elementi internazionali, incidendo profondamente sulle situazioni che riguardano persone residenti in Stati diversi da quello di cittadinanza.

In passato molti ordinamenti, tra cui quello italiano, individuavano la legge applicabile alla successione in base alla cittadinanza del defunto. Questo approccio generava spesso incertezze quando il patrimonio o la vita personale del soggetto si estendevano oltre i confini nazionali. Il nuovo sistema europeo ha invece stabilito che, come regola generale, la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

Questa trasformazione rende particolarmente rilevante la pianificazione successoria tramite testamento, sia per i cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero sia per gli stranieri residenti in Italia, al fine di evitare conseguenze indesiderate nella distribuzione del patrimonio.


Dalla cittadinanza alla residenza: il cambiamento introdotto dal Regolamento europeo

Prima dell’entrata in vigore del regolamento europeo, la normativa italiana di diritto internazionale privato (Legge n. 218/1995) stabiliva che la successione di un cittadino italiano fosse disciplinata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo in cui egli risiedeva.

Ciò comportava, ad esempio, che un cittadino italiano stabilmente residente in Sud America continuasse ad essere soggetto alla normativa successoria italiana. Sebbene fosse possibile optare per la legge del paese di residenza mediante testamento, rimanevano comunque tutelati i diritti dei cosiddetti legittimari, ossia quei familiari cui la legge italiana riserva una quota minima dell’eredità.

Questo sistema poteva generare conflitti giuridici quando il defunto possedeva beni in più Stati o aveva stabilito all’estero il centro dei propri interessi. La diversità tra le normative nazionali – in particolare riguardo alle quote riservate ai familiari – rendeva spesso complessa la gestione dell’eredità.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012, la disciplina è stata profondamente modificata. Il principio introdotto è quello dell’unitarietà della successione, secondo cui l’intero patrimonio del defunto viene regolato da un’unica legge e la competenza spetta generalmente alle autorità dello Stato della sua residenza abituale.

Ciò significa, ad esempio, che un cittadino italiano che vive stabilmente in Germania e muore senza aver fatto testamento sarà soggetto alle norme successorie tedesche, anche per quanto riguarda eventuali beni situati in Italia. Allo stesso modo, uno straniero che vive stabilmente nel nostro Paese vedrà la propria successione regolata dal diritto italiano, salvo diversa scelta effettuata tramite testamento.

Il concetto di residenza abituale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica. Esso viene individuato considerando il luogo in cui il defunto aveva stabilito il centro effettivo della propria vita: durata del soggiorno, legami familiari, attività lavorativa e integrazione sociale. In situazioni particolari, se risulta evidente che la persona aveva legami molto più forti con un altro Stato, può essere applicata la legge di quest’ultimo.

Va inoltre ricordato che Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano al regolamento europeo. Tuttavia, se un cittadino di uno di questi paesi risiede in uno Stato membro aderente, le autorità di quest’ultimo applicheranno comunque le regole del regolamento.

Il ruolo del testamento e la scelta della legge applicabile (professio iuris)

Una delle innovazioni più importanti introdotte dal regolamento riguarda la possibilità per una persona di scegliere la legge applicabile alla propria successione.

L’articolo 22 del regolamento consente infatti al testatore di designare, attraverso il testamento, la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza. Questo meccanismo è noto come professio iuris.

La scelta può riguardare:

  • la legge della cittadinanza posseduta al momento della redazione del testamento;
  • oppure quella posseduta al momento della morte.

Nel caso di doppia cittadinanza, il testatore può optare per una delle due. Inoltre, la legge prescelta può appartenere anche a uno Stato non membro dell’Unione Europea, grazie al principio di applicazione universale del regolamento.

Ad esempio:

  • un cittadino statunitense residente in Italia può scegliere di applicare la legge degli Stati Uniti;
  • un cittadino italiano che vive stabilmente all’estero può decidere che la propria successione sia regolata dalla legge italiana.

Questa facoltà rappresenta uno strumento essenziale per una corretta pianificazione patrimoniale, poiché le normative successorie differiscono notevolmente da paese a paese.

Differenze tra gli ordinamenti successori europei

Le diversità tra i sistemi giuridici riguardano soprattutto la tutela dei familiari stretti.

Italia
Il diritto italiano prevede una tutela molto forte per coniuge e figli, ai quali è riservata una quota minima dell’eredità (la cosiddetta legittima). In presenza di coniuge e figli, gran parte del patrimonio deve essere necessariamente attribuita agli eredi legittimari.

Belgio
Nel sistema belga il coniuge superstite ha generalmente diritto all’usufrutto di almeno metà del patrimonio oppure dell’abitazione familiare, mentre i figli acquisiscono la nuda proprietà dei beni.

Spagna
La normativa spagnola riconosce al coniuge solo un diritto di usufrutto su una parte dell’eredità. Se vi sono figli, il coniuge ha diritto all’usufrutto su un terzo del patrimonio, mentre la proprietà spetta ai discendenti.

Inghilterra e Galles
In questi ordinamenti non esiste una quota di legittima obbligatoria. Il testatore gode di ampia libertà e può decidere di destinare il proprio patrimonio a chiunque, anche escludendo i familiari.

Queste differenze dimostrano quanto possa essere rilevante la scelta della legge applicabile alla successione.

Limiti e vantaggi della scelta della legge

La possibilità di selezionare la legge nazionale consente di adattare la successione alle proprie esigenze familiari e patrimoniali. Tuttavia, questa scelta non è illimitata.

La legge designata deve infatti essere collegata alla cittadinanza del testatore e la disposizione deve essere contenuta in un testamento valido sotto il profilo formale.

Inoltre, la legge prescelta si applicherà all’intera successione, senza possibilità di combinare normative diverse per beni differenti.

Nonostante questi limiti, la professio iuris rappresenta uno strumento estremamente utile per evitare conflitti tra ordinamenti giuridici e garantire maggiore certezza nella gestione dell’eredità.

Altre innovazioni introdotte dal Regolamento europeo

Oltre alla determinazione della legge applicabile, il regolamento ha introdotto ulteriori strumenti per semplificare le successioni internazionali.

Patti successori

L’ordinamento italiano vieta tradizionalmente i patti successori. Tuttavia il regolamento consente la validità di tali accordi quando essi sono ammessi dalla legge applicabile alla successione. In questo modo possono essere riconosciuti anche in Italia patti stipulati all’estero secondo la normativa locale.

Accettazione o rinuncia all’eredità

Il regolamento stabilisce criteri uniformi per la validità formale delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità. Un erede può quindi effettuare tali dichiarazioni nello Stato in cui risiede e l’atto sarà riconosciuto negli altri Stati membri.

Certificato Successorio Europeo

Una delle innovazioni più rilevanti è il Certificato Successorio Europeo, previsto dall’art. 62 del regolamento.

Si tratta di un documento ufficiale che consente di dimostrare la qualità di erede, legatario o amministratore dell’eredità in tutti gli Stati membri partecipanti. In Italia il certificato viene rilasciato dal notaio.

Grazie a questo strumento gli eredi possono, ad esempio:

  • accedere a conti bancari all’estero,
  • vendere immobili situati in altri paesi,
  • esercitare i propri diritti ereditari senza ulteriori procedure di riconoscimento.

Alcuni esempi pratici

Caso 1 – cittadino italiano residente all’estero senza testamento

Un cittadino italiano che vive stabilmente in Germania e muore senza testamento sarà soggetto alla legge tedesca, poiché quella rappresenta la sua residenza abituale. Tutti i suoi beni, anche quelli situati in Italia, saranno distribuiti secondo la normativa tedesca.

Caso 2 – cittadina italiana residente all’estero con testamento

Una cittadina italiana residente in Spagna può redigere un testamento scegliendo di applicare la legge italiana alla propria successione. In tal caso, anche se vive in Spagna, l’intero patrimonio verrà distribuito secondo le regole del diritto italiano.

Caso 3 – cittadino straniero residente in Italia

Uno straniero che vive stabilmente in Italia e non ha fatto testamento vedrà la propria successione regolata dalla legge italiana, poiché l’Italia rappresenta la sua residenza abituale. Per applicare la legge del proprio paese di origine avrebbe dovuto indicarlo espressamente nel testamento.


L’importanza della pianificazione successoria internazionale

Le nuove regole europee hanno reso più semplice la gestione delle successioni transfrontaliere, ma allo stesso tempo hanno reso ancora più importante la pianificazione testamentaria.

Chi vive all’estero, possiede beni in diversi Stati o ha legami familiari internazionali dovrebbe valutare attentamente quale legge applicare alla propria successione e formalizzare tale scelta con un testamento adeguato.

Una consulenza legale qualificata consente di prevenire conflitti tra ordinamenti, ridurre incertezze e garantire che il patrimonio venga trasmesso secondo la volontà del testatore, nel rispetto delle normative applicabili e dei diritti dei familiari.